Art. 5.
(Piano nazionale per la non
autosufficienza).

      1. La definizione, le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei LESNA, le priorità di intervento, le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi per la non autosufficienza, gli indicatori e i parametri per la verifica della realizzazione dei livelli essenziali e della utilizzazione delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza, istituito ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza, di seguito denominato «Piano nazionale», approvato con le procedure di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Il primo Piano nazionale è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrato con i dati del Servizio informativo sanitario e della spesa sociale degli enti locali per la non autosufficienza, provvede al monitoraggio annuale dello stato di erogazione dei LESNA, del loro grado di efficienza ed efficacia, dei risultati conseguiti anche rispetto al contenimento della spesa ospedaliera impropria secondo modalità e criteri stabiliti dal Piano nazionale.
      4. Le iniziative collegate all'affermazione di nuovi stili di vita, volti a rallentare il decadimento psichico e fisico, a mantenere attivi gli interessi culturali e relazionali, nonché a facilitare la mobilità delle persone non autosufficienti, sono promosse sulla base di specifici programmi nazionali e regionali predisposti di intesa con le organizzazioni sociali e di tutela dei cittadini.